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Assegno Congedo Matrimoniale

congedo matrimoniale

Informazioni sulla domande di Assegno per Congedo Matrimoniale

L ‘assegno per congedo matrimoniale è un assegno che viene concesso in occasione di un congedo straordinario di 8 giorni per matrimonio. 

L ‘assegno spetta ad entrambi i coniugi quando l ‘uno e l’altra vi abbiano diritto. Il congedo deve essere fruito entro i 30 giorni successivi alla data del matrimonio. 

A chi spetta

 

  • Operai di aziende industriali ed artigiane, comprese le cooperative, il cui rapporto di lavoro sia in essere da almeno una settimana, che si trovano sotto le armi;
  • disoccupati con almeno 15 giorni di occupazione, come operai, nei 90 giorni precedenti il matrimonio presso le predette aziende;
  • marittimi di bassa forza dell ‘armamento libero (sottoufficiali e comuni) alle stesse condizioni.

 

A chi non spetta


L ‘assegno per congedo matrimoniale non spetta ai dipendenti di:

  • aziende industriali, artigiane, cooperative e della lavorazione del tabacco con qualifica di:
    • impiegati;
    • apprendisti impiegati;
    • dirigenti;
  • aziende agricole;
  • commercio;
  • credito;
  • assicurazioni;
  • enti locali;
  • enti statali;
  • aziende che non versano il relativo contributo alla CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari).

Requisiti per il diritto

 

  • Contrarre matrimonio civile o concordatario
  • Fruire effettivamente del congedo (assenza dal lavoro) entro 30 giorni dalla celebrazione del matrimonio

Si ha diritto all ‘assegno solo quando si contrae matrimonio civile o concordatario (il solo matrimonio religioso non dà diritto all ‘assegno). Si può aver diritto a successivi assegni solo se vedovi o divorziati. 

Extracomunitari


Chi contrae matrimonio all’estero deve:

  • possedere la qualifica e i requisiti necessari
  • essere residenti in Italia prima del matrimonio
  • acquisire anche in Italia lo stato di coniugato.

Se Cittadini di un Paese dove è ammessa la poligamia, l’assegno può essere concesso in occasione di un solo matrimonio, salvo in caso di divorzio o decesso del coniuge . 

Cosa spetta

 

  • per gli operai e gli apprendisti: 7 giorni di retribuzione (retribuzione lorda spettante al lavoratore nel periodo di paga che precede l’evento – o quella teorica se assente non retribuito-, esclusi i ratei di 13^ e 14^, ferie pagate , ferie non godute e straordinari , diviso rispettivamente 26,13 o 12 a seconda che la retribuzione sia mensile, quindicinale, oppure quattordicinale o settimanale (dovendosi prendere a base le due settimane precedenti il congedo) (Circ. n. 320 GS del 17/5/1978; Circ. n. 945 GS/89 del 14/4/1986). Dalla retribuzione giornaliera verrà detratta la percentuale a carico del lavoratore (L.41 del 28/2/1986 artt.21 e 26) attualmente pari al 5,84%.
  • Per i lavoratori a domicilio: 7 giornate di guadagno medio giornaliero (dividere la retribuzione del periodo dell’ultima commessa precedente l’evento, per il numero delle giornate da considerare assoggettabili a contribuzione) (Circ. n. 320 GS del 17/5/1978; Circ. n. 945 GS/89 del 14/4/1986). Dalla retribuzione giornaliera verrà detratta la percentuale a carico del lavoratore (L.41 del 28/2/1986 artt.21 e 26) attualmente pari al 5,84%.
  • Per i marittimi: 8 giornate di salario medio giornaliero (salario di riferimento per il calcolo dei contributi per assegni familiari) (Circ. n.320 GS del 17/5/1978; Circ. n. 945 GS/89 del 14/4/1986). Dalla retribuzione giornaliera verrà detratta la percentuale a carico del lavoratore (L.41 del 28/2/1986 artt.21 e 26) attualmente pari al 5,84%.
  • Per il part-time verticale: spetta solo per i giorni che coincidono con quelli previsti dal contratto per lo svolgimento dell’attività lavorativa (Circ. n 67 del 10/04/1989) detratta la percentuale a carico del lavoratore.

 

Nota


Nel caso di prestazioni il cui importo netto superi i 1000 euro, secondo le vigenti disposizioni di contrasto all’uso del contante, le Pubbliche Amministrazioni non possono effettuare pagamenti per cassa. La somma potrà essere riscossa avvalendosi delle altre modalità in uso – accredito su c/c bancario o postale, su libretto postale, su INPS card o su carte di pagamento dotate di IBAN – nominativi ed intestati al legittimo beneficiario. 

Cumulabiltà/Incumulabilità


È cumulabile con l’indennità INAIL per infortunio sul lavoro fino a concorrenza dell’importo che sarebbe spettato a titolo di retribuzione. Pertanto sarà corrisposta la differenza tra la retribuzione spettante e l’importo corrisposto dall’INAIL a titolo di inabilità temporanea (Circ. n. 164 del 22/7/1997). 
È incumulabile  con le prestazioni di malattia, maternità, cassa integrazione ordinaria e straordinaria in quanto le indennità suddette sostituiscono la retribuzione non percepita. Pertanto verrà corrisposto l’assegno per il congedo matrimoniale in quanto più favorevole (Circ. n. 248 del 23/10/1992). La medesima disciplina si applica in caso di disoccupazione indennizzata. N.B.:Durante il congedo matrimoniale il lavoratore conserva il diritto all’assegno per il nucleo familiare. 

Domanda


I lavoratori disoccupati o richiamati alla armi devono presentare domanda, a pena di decadenza, entro un anno dalla data del matrimonio.

(cit.inps)



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