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DISOCCUPAZIONE LAVORATORI RIMPATRIATI

disoccupazione immagineATTENZIONE

Scheda in fase di aggiornamento

 

A CHI SPETTA

  • Spetta ai lavoratori cittadini italiani che abbiano lavorato all’estero in un paese non convenzionato ( Legge 402 del 25/07/1975 ).È un’indennità giornaliera calcolata sulla base di retribuzioni convenzionali stabilite annualmente con decreto ministeriale
  • Lavoratori che abbiano lavorato in un paese ove esiste una convenzione bilaterale o un paese dell’Unione Europea, che siano rimasti disoccupati per licenziamento o mancato rinnovo del contratto e che decidano di rimpatriare.

I REQUISITI

  • la cessazione del rapporto di lavoro sia avvenuta per licenziamento e non ci sia rinnovo del contratto di lavoro stagionale;
  • il rimpatrio deve avvenire entro il termine di 180 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
  • presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro presso il centro per l’impiego entro 30 giorni dalla data di rimpatrio;

N.B.: Nel caso in cui si tratti di prima domanda è sufficiente aver lavorato all’estero, la durata del rapporto di lavoro è ininfluente ai fini del diritto.

 

Nel caso di domande successive è necessario aver svolto un periodo di lavoro subordinato della durata di almeno 12 mesi di cui non meno di 7 effettuati all’estero.

 

IL CALCOLO DELL’INDENNITÀ

 

DECORRENZA

  • dal giorno di rimpatrio quando il lavoratore provveda a presentare al Centro per l’impiego la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro entro i 7 giorni successivi alla data del rimpatrio stesso;
  • dal giorno della presentazione della dichiarazione di disponibilità al Centro per l’impiego quando questa venga effettuata dall’ottavo al trentesimo giorno dalla data di rimpatrio;

DURATA

 

L’indennità viene corrisposta per un massimo di 180 giorni.

 

MISURA

 

L’indennità spetta nella misura del 30% della retribuzione mensile convenzionale fissata con decreto ministeriale di anno in anno. ( Circ. 44 del 04/04/2008 ).

 

INCUMULABILITÀ

 

Non può essere cumulata con indennità di disoccupazione spettanti in base ad accordi internazionali (trattamenti pagati in base a convenzioni). Pertanto in caso di diritto alla disoccupazione quale rimpatriato ed in convenzione, al lavoratore verrà indennizzata la prestazione in convenzione mentre quella quale rimpatriato verrà indennizzata per la residua differenza.( nel caso di prestazione in convenzione indennizzata per 90 giornate, la disoccupazione quale rimpatriato competerà per le residuali 90).

 

LE MODALITÀ DI PAGAMENTO

 

L’indennità viene pagata direttamente dall’Inps.

 

L’interessato deve indicare sulla domanda una delle seguenti modalità:

  • bonifico bancario o postale;
  • allo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale localizzato per CAP previo accertamento dell’identità del percettore, tramite:
    • il documento di riconoscimento;
    • il codice fiscale;
    • la consegna dell’originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento inviata all’interessato tramite posta.

N.B. : Nel caso di accredito in c/c bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell’ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione nonché le coordinate bancarie o postali (IBAN).

 

Il pagamento viene sospeso quando il disoccupato:

  • si trova in uno stato di malattia, maternità, tbc, ecc. comportante incapacità lavorativa;
  • si rioccupa per un periodo non superiore a 5 giorni consecutivi;

Il pagamento cessa quando il disoccupato:

  • viene avviato ad un nuovo lavoro ovvero inizia un’attività in proprio;
  • quando vengono meno le condizioni di cui alla dichiarazione di disponibilità resa ai Centri per l’impiego ai fini della concessione della prestazione;
  • diventa titolare di un trattamento pensionistico diretto (pensione di vecchiaia, di anzianità, pensione anticipata, pensione di inabilità o assegno di invalidità).
  • beneficia del numero massimo di giornate erogabili (180).

LA DOMANDA

 

Non è soggetta a termini di presentazione e non ha influenza sulla decorrenza della prestazione. Va presentata alla Sede Inps o ai Centri per l’impiego competenti in relazione alla residenza del richiedente e va redatta sull’apposito mod. DS 21 a cui vanno allegati:

  • per i lavoratori rimpatriati da Stati membri dell’Unione Europea e, dal 1° giugno 2002, dalla Confederazione Svizzera il mod. E301 compilato dal competente ufficio dello Stato da cui si rimpatria, attestante l’inizio e la fine del rapporto di lavoro, data e motivo della cessazione, qualifica del lavoratore;
  • per i lavoratori rimpatriati da Stati non membri dell’Unione Europea dichiarazione del datore di lavoro estero contenente gli stessi dati previsti dal mod. E301;

per entrambi i casi

  • dichiarazione di responsabilità con la quale si attesta di possedere lo stato di disoccupato e di aver adempiuto all’obbligo di presentarsi presso i Centri per l’impiego per l’immediata disponibilità allo svolgimento di una nuova attività lavorativa;
  • documentazione attestante la data del rimpatrio o autocertificazione;

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E’ una gratifica che spetta ai lavoratori che percepiscono l’indennità di disoccupazione per almeno una giornata nel periodo compreso tra il 18 ed il 24 dicembre di ogni anno, l’importo spettante sarà pari a sei giornate dell’indennità che si sta percependo, comprensiva di eventuali assegni al nucleo, e sarà sommato alla normale indennità. (Circ. N° 53081 OBG 1949/591; OBG 1950/372 e 3-278 PRS 1957/1042).

(cit.inps)



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