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RICOSTITUZIONI CONTRIBUTIVE

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La ricostituzione della pensione consiste in una variazione dell’importo della pensione determinata dall’accreditamento di contribuzione versata o dovuta per periodi anteriori alla decorrenza originaria della stessa.

 

L’art. 5 del D.P.R. n. 488/1968 che disciplina attualmente l’accreditamento di tale contribuzione ha lo scopo di mantenere indenne il lavoratore da ritardi dei datori di lavoro nell’adempimento dei propri obblighi assicurativi e di tutelare il lavoratore da eventuali difficoltà incontrate nel procurarsi la documentazione necessaria per l’accreditamento dei contributi figurativi.

Inoltre tale norma permette di valutare i contributi versati in ritardo come se fossero stati versati anteriormente alla data di decorrenza della pensione.

Il pagamento delle differenze dovute sulle rate già maturate e riscosse è sottoposto alla prescrizione ordinaria decennale.

 

La precedente normativa prevedeva la ricostituzione dalla decorrenza originaria solo per contribuzione accreditabile d’ufficio (versamenti volontari, DS, TBC, contributi agricoli), mentre per la contribuzione accreditabile a domanda (servizio militare, tessere, malattie) la ricostituzione aveva effetto dalla decorrenza originaria, in caso di presentazione del documento entro il primo pagamento della pensione in prima assegnazione; o dal primo giorno del mese successivo alla presentazione del documento in caso di presentazione successiva al primo pagamento.

 

L’art. 5 ha equiparato il trattamento della contribuzione accreditabile d’ufficio a quello per contribuzione accreditabile a domanda per cui, a partire dall’1.5.1968, la pensione è riliquidata con effetto dalla decorrenza originaria; da questa data spettavano gli arretrati nei limiti della prescrizione decennale. E’ da tenere presente, tuttavia che, sulle pensioni aventi decorrenza anteriore all’entrata in vigore del D.P.R. 488/1968, la ricostituzione per contribuzione accreditabile a domanda dava diritto agli arretrati solo per i periodi dall’1.5.1968 in poi.

 

La ricostituzione della pensione, come variazione contributiva, muove dai seguenti presupposti:

  • accreditamento di contribuzione non valutata in prima liquidazione;
  • esclusione di contribuzione già valutata in prima liquidazione;
  • modifica del valore retributivo e/o contributivo già considerato in prima liquidazione.

Verificatisi tali presupposti la pensione sarà ricalcolata in base alle norme vigenti al momento della decorrenza originaria.

 

Se in occasione della domanda di ricostituzione vengono esclusi periodi di contribuzione già valutati in prima liquidazione, può verificarsi la perdita del diritto alla prestazione.

 

Le ricostituzioni si effettuano sia d’ufficio che a domanda, dal momento che la domanda di pensione precostituisce per il pensionato il diritto ad avere la pensione calcolata in base a tutti i contributi versati, accreditati o dovuti, precedenti la decorrenza originaria della pensione (collocazione temporale).

(cit.inps)






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