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PENSIONE SOCIALE – 2016

Immagine898891CHE COS’È

L’assegno sociale è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei cittadini che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate con redditi non superiori alle soglie previste annualmente dalla legge. Ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la pensione sociale.
Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al reddito cumulato con quello del coniuge, per i cittadini coniugati.
L’assegno sociale è concesso con carattere di provvisorietà e la verifica del possesso dei requisiti reddituali e di effettiva residenza viene fatta annualmente. Non è reversibile ai familiari superstiti ed è inesportabile, pertanto non può essere erogato all’estero.
Il soggiorno all’estero del titolare, di durata superiore a 30 giorni, comporta la sospensione dell’assegno. Decorso un anno dalla sospensione, la prestazione viene revocata.
L’assegno sociale non è soggetto a trattenute Irpef.

 

REQUISITI

Per ottenere l’assegno è necessario avere i seguenti requisiti:

  • 65 anni e 3 mesi di età;
  • stato di bisogno economico;
  • cittadinanza italiana;
  • per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
  • per i cittadini extracomunitari: titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno);
  • residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale.

 

LA DOMANDA

La domanda può essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

  • web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto;
  • telefono – chiamando il contact center integrato al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
  • patronati e intermediari dell’Istituto – usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.

 

QUANDO SPETTA

Il pagamento della prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, se risultano soddisfatti tutti i requisiti previsti dalla legge.

 

QUANTO SPETTA

La misura massima dell’assegno è pari a 448,52 euro per 13 mensilità e per l’anno 2015 il limite di reddito è pari ad 5.830,76 euro annui.

Hanno diritto all’assegno in misura intera:

  • i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito;
  • i soggetti coniugati che abbiano un reddito familiare inferiore all’ammontare annuo dell’assegno.

Hanno diritto all’assegno in misura ridotta:

  • i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all’importo annuo dell’assegno;
  • i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno.

 

CALCOLO DEI REDDITI

Ai fini dell’attribuzione dell’assegno sociale si considerano i redditi del richiedente e del coniuge come di seguito indicati:

  • redditi assoggettabili all’Irpef, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva;
  • redditi esenti da imposta;
  • redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private);
  • redditi soggetti ad imposta sostitutiva (interessi postali e bancari; interessi dei BOT,CCT e di ogni altro titolo di Stato; interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e società per azioni; etc.);
  • redditi di terreni e fabbricati;
  • pensioni di guerra;
  • rendite vitalizie erogate dall’Inail;
  • pensioni dirette erogate da Stati esteri;
  • pensioni ed assegni erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili, ai sordi;
  • assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.

Ai fini dell’attribuzione dell’assegno sociale non si computano:

  • i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi;
  • il reddito della casa di abitazione;
  • le competenze arretrate soggette a tassazione separata;
  • le indennità di accompagnamento per invalidi civili, ciechi civili e le indennità di comunicazione per i sordi;
  • assegno vitalizio erogato agli ex combattenti della guerra 1915/1918;
  • arretrati di lavoro dipendente prestato all’estero.

(cit. INPS)



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