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Mobilità Ordinaria

è un intervento a favore di particolari categorie di lavoratori, licenziati da aziende in difficoltà, che garantisce una prestazione di sostegno al reddito, sostitutiva della retribuzione, e ne favorisce il reinserimento nel mondo del lavoro (legge n. 223 del 1991). Quest’ultima dice che la domanda può essere presentata solo se la cessazione del rapporto di lavoro è avvenuta a seguito della specifica procedura di licenziamento collettivo. Ovvero se il licenziamento è avvenuto per riduzione di personale o per riduzione, trasformazione o cessazione dell’attività aziendale.

La legge 28 giugno 2012 n.92, e successive modificazioni, ha abrogato l’intervento in parola dal 1 gennaio 2017. Pertanto, i lavoratori licenziati a far data dal 31 dicembre 2016 non potranno più essere collocati in mobilità ordinaria e godere della prestazione dell’indennità di mobilità. Se la cessazione del rapporto di lavoro è avvenuto in modo individuale e non collettivo, può essere presentata la seguente domanda:
NASpI

Cosa fare?

Recati presso il centro per l’impiego a te più vicino, con la lettera di licenziamento, per iscriverti alle liste mobilità. Entro i 68 giorni successivi al giorno di cessazione del rapporto di lavoro recati presso il nostro Patronato ENAS per espletare la pratica.

Requisiti

  • Lavoratori con qualifica di operaio, impiegato o quadro con un’anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno sei di effettivo lavoro.
  • Lavoratori assunti a tempo indeterminato, licenziati e collocati in mobilità dall’azienda alla fine del periodo di cassa integrazione straordinaria
  • Lavoratori assunti a tempo indeterminato, licenziati e collocati in mobilità dall’azienda per riduzione di personale a seguito di trasformazione, ristrutturazione e cessazione di attività di aziende che occupino più di 15 dipendenti purché destinatarie di mobilità

Porta con te

  • CARTA D’ IDENTITA E CODICE FISCALE
  • RICEVUTA ISCRIZIONE ALLE LISTE DI MOBILITA
  • COPIA VERBALE DI ACCORDO DI MOBILITA SOTTOSCRITTO DA AZIENDA E ORGANIZZAZIONI SINDACALI
  • LETTERA DI LICENZIAMENTO
  • ULTIMA BUSTA PAGA
  • CODICE IBAN / CONTO POSTA

Importo mensile spettante

  • L’importo è pari al 100% del trattamento straordinario di integrazione salariale spettante entro il limite, stabilito annualmente a seguito della rivalutazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo, a seconda della ascia di appartenenza come di seguito specificata.
  • 100% per i primi 12 mesi, ridotto del 5,84%
  • 80% dell’importo corrisposto nei primi dodici mesi senza la riduzione del 5,84% per i periodi successivi.

Si ricorda inoltre che prima di recarsi al Patronato bisogna scaricare e compilare il modello SR163, che poi dovrà essere timbrato e firmato dall’ufficio postale / bancario in cui risiede il conto corrente.

SR163 scaricabile al seguente link






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