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PART-TIME AGEVOLATO PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA

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Con la circolare n.90 del 26 maggio 2016 l’Inps ha fornito, in particolare, chiarimenti ed istruzioni operative per l’avvio delle relative procedure in merito sia alla certificazione, da parte dello stesso Inps, dei requisiti (contributi ed età) previsti per poter utilmente chiedere il beneficio, sia all’inoltro all’INPS, da parte del  datore di lavoro, della vera e propria domanda di ammissione al medesimo beneficio, dopo la trasmissione alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) del contratto di lavoro part-time agevolato.

Per tale finalità, l’INPS ha predisposto 3 specifiche procedure telematiche, attivabili online tramite il sito www.inps.it:

  • Una per la richiesta, da inoltrare da parte del lavoratore, della certificazione attestante la sussistenza del requisito contributivo (tale certificazione è a sua volta necessaria per la sottoscrizione del contratto di lavoro part-time agevolato);
  • L’altra per inviare, a cura del datore di lavoro, la domanda di ammissione al beneficio;
  • La terza per inviare, a cura del datore di lavoro, istanza di revoca dal beneficio, la quale deve essere inoltrata all’INPS, nei casi in cui si perde il diritto di part-time agevolato (rinuncia per accordo tra il lavoratore ed il datore di lavoro e nuova occupazione del lavoratore per le ore di riduzione del contratto full-time).

Per completezza di informazioni, si ricorda che il part-time agevolato riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato che:

  • Abbiano maturato il requisito contributivo previsto per poter ottenere la pensione di vecchiaia;
  • Maturino il requisito dell’età pensionabile entro il 31/12/2018 (ossia entro il periodo sperimentale);
  • Trasformino il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Al lavoratore, in aggiunta alla retribuzione spettante per l’orario di lavoro svolto, viene corrisposta una somma pari all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, che lo stesso avrebbe dovuto versare per le ore di cui è stato ridotto il rapporto di lavoro. Tale somma non è considerata reddito da lavoro e non è assoggettata né da tassazione (Irpef), né a contribuzione previdenziale (Inps e Inail).

Inoltre per quanto riguarda le ore di cui è stato ridotto il rapporto di lavoro, al lavoratore viene accreditata contribuzione figurativa in misura corrispondente alla differenza della retribuzione intera che avrebbe percepito se avesse svolto il lavoro a tempo pieno. Di conseguenza non subisce alcuna penalizzazione ai fini dell’importo della pensione che percepirà.

Inoltre, con la predetta circolare, l’INPS ha individuato i datori di lavoro del settore privato i cui dipendenti rientrano tra coloro a cui è riservato il beneficio del part-time agevolato. Tra tali lavoratori sono stati indicativamente individuati quelli dipendenti da associazioni culturali, politiche e sindacali, da associazioni di volontariato, da studi professionali, dai cosiddetti enti pubblici economici (EPE), quali, ad esempio, la Siae.

Altresì, con la stessa circolare sono stati individuati i lavoratori esclusi dal beneficio, quali quelli, ad esempio, che svolgono attività lavorativa con rapporto di collaborazione a progetto, di lavoro domestico, di lavoro intermittente.

Infine, si osserva che, per poter concludere le complesse procedure previste per l’accesso al beneficio, occorre attendere le direttive di competenza che dovranno fornire le Direzioni Territoriali del Lavoro circa l’inoltro delle domande da inviare loro da parte dei datori di lavoro.
(cit. enas)






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