ACCOMPAGNAMENTO AGEVOLATO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA
Nell’ambito della flessibilità da introdurre per l’ingresso al pensionamento da parte dei lavoratori dopo la riforma pensionistica Monti/Fornero, è stato introdotto il cosiddetto accompagnamento agevolato alla pensione di vecchiaia, nei confronti dei lavoratori dipendenti del settore privato, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato che:
- Abbiano maturato il requisito contributivo previsto per poter ottenere la pensione di vecchiaia (20 anni di contribuzione);
- Maturino il requisito dell’età pensionabile entro il 31/12/2018 (ossia entro il periodo sperimentale);
- Trasformino il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. La riduzione dell’orario di lavoro deve essere compresa tra il 40% ed il 60%. Al lavoratore, in aggiunta alla retribuzione spettante per l’orario di lavoro svolto, viene corrisposta una somma pari all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, che lo stesso avrebbe dovuto versare per le ore di cui è stato ridotto il rapporto di lavoro. Tale somma non è considerata reddito da lavoro e non è assoggettata né a tassazione (Irpef), né a contribuzione previdenziale(Inps e Inail).
- Inoltre, per quanto riguarda le ore di cui è stato ridotto il rapporto di lavoro, al lavoratore viene accreditata contribuzione figurativa in misura corrispondente alla differenza della retribuzione intera che avrebbe percepito se avesse svolto il lavoro a tempo pieno. Di conseguenza non subisce alcuna penalizzazione ai fini dell’importo della pensione che percepirà.
Per l’ammissione al beneficio in questione è indicata la specifica procedura di cui all’art. 3 del decreto in esame, dove, in particolare, sono indicati i soggetti interessati dall’espletamento della procedura stessa:
- L?INPS, il quale, innanzitutto, deve certificare il possesso da parte del lavoratore dei requisiti di età e contributivi dello stesso lavoratore per l’ammissione al beneficio e, successivamente, deve accertare la sussistenza della disponibilità finanziaria rispetto a quanto ciò destinato ed al complesso delle domande pervenute;
- La Direzione Territoriale del Lavoro alla quale deve essere trasmesso il contratto di lavoro a tempo parziale agevolato. La stessa DTL deve decidere se concedere o meno la relativa autorizzazione entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione del contratto. In caso di silenzio da parte della DTL, la autorizzazione si intende concessa (silenzio – assenso).
Infine, si vuole evidenziare che, con la nuova normativa:
- Il lavoratore accetta la riduzione dell’orario di lavoro compensando parzialmente la perdita della corrispondente retribuzione con la somma dei contributi previdenziali relativi all’orario di lavoro a cui ha rinunciato. Evidentemente, alla stipula del nuovo contratto il lavoratore potrebbe essere interessato in via prioritaria, per propri motivi personali o familiari;
- Il datore di lavoro è messo nelle condizioni di poter adattare la prestazione del lavoratore alle mutate necessità produttive, diminuendo l’onere della retribuzione relativa alla riduzione dell’orario lavorativo, anche se rimane assoggettato all’onere dei contributi corrispondenti previdenziali alla retribuzione riguardante la riduzione di cui sopra, contributi che, come accennato, devono essere corrisposti al lavoratore interessato (non è escluso che il datore di lavoro possa essere indotto all’assunzione di lavoratori giovani, eventualmente a tempo parziale, con la finalità della loro formazione professionale.
(cit. Gazzetta Ufficiale)
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